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NASPI

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono destinatari di questa prestazione:

  • lavoratori dipendenti;

  • apprendisti;

  • soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;

  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.


Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.


Requisiti:

Per accedere alla NASpI è necessario essere lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario, ottenibile dietro presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).
    Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
    Possono essere ammessi alla fruizione della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro;

  • far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

  • far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.


Durata:

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesi.
La NASpI spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Calcolo e misura della prestazione:

L'importo mensile della NASpI è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per il 2021 pari a 1.227,55 euro);

  • al 75% dell'importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (per il 2021 pari a 1.335,40 euro).


La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.


La prestazione decorre:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;

  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;

  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.


Domanda:

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Sospensione:

La  NASpI è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a sei mesi instaurato in Italia o in uno stato estero, per la durata del rapporto di lavoro;

  • avvio di un'attività di tipo autonomo o parasubordinato non superiore a sei mesi; in questo caso è necessario, pena decadenza della prestazione, comunicare a Inps il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Decadenza:

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;

  • inizio di un'attività lavorativa subordinata da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro) senza provvedere ad apposita comunicazione;

  • inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere ad apposita comunicazione;

  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;

  • rifiuto di partecipare o partecipazione non regolare ad iniziative di politica attiva (quali ad esempio attività di formazione, tirocini ecc.) senza giustificato motivo;

  • mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità.

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